Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.
7. La Commissione nomina uno o più deputati e senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione è
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3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del
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italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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2. I presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed
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1. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a
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2. La legge costituzionale è promulgata se nel referendum popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
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1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del
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modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti, fino a quarantotto ore
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1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.
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5. E' in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.
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1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato
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6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono
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referendum costituzionale è stata presentata; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: